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Informazioni

ANAGRAFE

Anagrafe della popolazione residente.
Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
Trasferimento di residenza da un altro comune.
Cambiamento di indirizzo.
Cambiamento di indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione del veicolo.
Cambiamento della qualifica professionale.
Carta di identità.
Certificato di identità per minori di anni 15.
Libretto di lavoro.
Atto notorio: dichiarazione sostitutiva.
Autenticazioni.
Autocertificazioni.

 

UFFICI E UFFICIALI DELLO STATO CIVILE:

Dichiarazione di nascita
Riconoscimento figli naturali.
Pubblicazioni di matrimonio.
Celebrazione di matrimoni civili.

 

> ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Il servizio Anagrafe è uno dei servizi di competenza dello Stato ma viene affidato ai Comuni essendo gli stessi più vicini alla popolazione. Lo scopo principale del servizio è quello della tenuta regolare e ordinata dei registri della popolazione.
Il Sindaco,in qualità di Ufficiale di Governo è l'Ufficiale d'Anagrafe ma può delegare le funzioni ad essa relative ad impiegati di ruolo del Comune: la delega deve essere approvata dal Prefetto.
L'Anagrafe della popolazione residente è la raccolta organizzata delle posizioni delle singole persone, delle famiglie e delle convivenze aventi dimora abituale nel Comune, nonché di coloro che, senza fissa dimora, risiedono nel Comune
Fanno parte della Popolazione residente le persone che dimorano temporaneamente in altri Comuni o all'Estero per cause di durata limitata.

 

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> ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTE ALL'ESTERO (A.I.R.E.)
L'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero viene tenuta dal Comune e presso il Ministero dell'Interno ed individua i cittadini e le famiglie eliminate dalla popolazione residente per permanente trasferimento all'estero.

 

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> OCCORRE RIVOLGERSI AL SERVIZIO ANAGRAFE PER:

trasferimento di residenza da un altro comune;
trasferimento di residenza all'estero;
cambiamento di indirizzo;
cambiamento di indirizzo sulla patente e sulla carta di circolazione;
cambiamento della qualifica professionale;
carta di identità;
certificato d'identità per minori di anni 15;
libretto di lavoro;
certificati di :
Residenza,
Cittadinanza,
Situazione di famiglia,
Godimento diritti politici-elettorali,
Stato libero,
Nascita,
Morte,
Esistenza in vita.
Certificati anagrafici storici.
atto notorio: dichiarazione sostitutiva;
autenticazioni.

 

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> TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DA ALTRO COMUNE
Per il trasferimento di residenza da un altro Comune a Talana occorre recarsi all'Ufficio Anagrafe per la compilazione dell'apposito modulo.

COSA OCCORRE
Documento d'identità valido; codice fiscale; dati anagrafici di stato civile di ogni componente del nucleo familiare. Se stranieri ci vuole il permesso di soggiorno e il passaporto. Nel caso di trasferimento presso l'abitazione di una famiglia residente a Esterzili, un componente maggiorenne della famiglia di accoglienza deve accompagnare l'interessato all'Ufficio.

COME SI FA
Nell'Ufficio si trova un dipendente incaricato per la predisposizione del modello.

 

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> CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO
La variazione di indirizzo all'interno del Comune deve essere sempre comunicata,per mezzo di appositi modelli,al Servizio Anagrafe.

COSA OCCORRE
Documento di identità valido o riconoscimento diretto da parte dell'impiegato preposto.

COME SI FA
Un componente maggiorenne della famiglia deve compilare e consegnare un apposito modello,firmato, contenente le indicazioni relative alla variazione di indirizzo che potrà, in seguito, essere accertato da un agente di Polizia Municipale tramite sopralluogo.

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> CAMBIAMENTO DI INDIRIZZO SULLA PATENTE E SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Al momento del cambio di indirizzo o del trasferimento di residenza da altro Comune, è richiesto anche di cambiare l'indirizzo sulla patente di guida.

COME SI FA
Allo sportello Anagrafe occorre compilare un modulo per ogni componente della famiglia che abbia compiuto 16 anni di età. Nel modulo dovranno essere indicati i dati di riferimento di ogni patente posseduta dai Familiari: n. patente, tipo, data, Ente che ha rilasciato la patente.

MODALITÀ DEL SERVIZIO
I dati sono trasmessi, dopo gli accertamenti anagrafici, alla Motorizzazione Civile di Roma che provvede ad effettuare la registrazione e ad inviare a domicilio un tagliando di convalida che dovrà essere apposto sulla patente.

TEMPO
180 giorni dalla data della denuncia.

 

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> CAMBIAMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Chi intende aggiornare la qualifica professionale negli archivi anagrafici, deve darne comunicazione documentata.

COME SI FA
Occorre recarsi allo sportello Anagrafe e richiedere la variazione esibendo l'eventuale documentazione.

 

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> CARTA D'IDENTITÀ'
La carta d'identità è rilasciata ai cittadini che hanno compiuto i 15 anni d'età. Il documento, tranne che per i casi in cui sussistono pendenze penali e per gli stranieri, è valido per l'espatrio.

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO
N. 3 fotografie identiche formato tessera recenti a capo scoperto. Per la validità per l'espatrio la Dichiarazione sottoscritta che non sussistono impedimenti di legge. Inoltre per i genitori di figli minori: in caso di separazione legale o divorzio: autorizzazione del Giudice Tutelare (oppure sentenza di separazione o divorzio in cui viene espresso il reciproco assenso all'espatrio qualora il documento sia richiesto entro i sei mesi successivi alla sentenza stessa);
Per i genitori vedovi: autorizzazione del Giudice Tutelare;
Per i genitori non coniugati: autorizzazione del Giudice Tutelare;
Per i minori di anni 18: assenso di entrambi i genitori.
In caso di genitori legalmente separati o divorziati, in assenza di uno dei genitori o con un genitore residente all'estero: autorizzazione del Giudice Tutelare.

COSA OCCORRE PER GLI STRANIERI
Oltre alle 3 fotografie occorre presentare il permesso di soggiorno.

VALIDITÀ' E RINNOVO
Il documento ha validità di 5 anni.
Per il rinnovo occorrono:

n. 3 fotografie identiche formato tessera, recenti a capo scoperto;
vecchio documento d'identità.

RINNOVO PER SMARRIMENTO O FURTO
Altro documento di riconoscimento valido; qualora l'interessato ne fosse sprovvisto si deve presentare con due persone maggiorenni, che non gli siano parenti, che attesteranno la sua identità;

n. 3 fotografie identiche formato tessera, recenti e a capo scoperto;
copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dalla questura o dai carabinieri.

COME SI FA
Il documento deve essere richiesto e ritirato personalmente allo sportello.

 

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> CERTIFICATO D'IDENTITÀ PER MINORI DI ANNI 15
E' il documento d'identità, valido per l'espatrio, per i ragazzi fino a 15 anni d'età. Ad uso conduzione di ciclomotore, i ragazzi che hanno compiuto 14 anni, possono richiedere il documento non valevole per l'espatrio.

COSA OCCORRE
- n. 2 fotografie del minore (ne viene trasmessa una alla Questura).

VALIDITÀ PER L'ESPATRIO
Entrambi i genitori con documento d'identità valido. In caso di genitori separati o divorziati, in assenza di uno dei genitori: atto di assenso del Giudice Tutelare. In caso di decesso di un genitore: assenso del genitore vivente.
In caso di residenza all'estero di un genitore: atto di assenso del Giudice Tutelare.

COME SI FA
Allo sportello, i genitori devono compilare un apposito modulo di richiesta al Questore e sottoscrivere l'assenso all'espatrio. Il certificato d'identità deve essere poi presentato alla Questura per la vidimazione, insieme con il modulo compilato e autenticato allo sportello.

VALIDITÀ'
L'attestato è valido per 5 anni e comunque fino al compimento del 15° anno d'età.

 

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> LIBRETTO DI LAVORO
Il libretto di lavoro viene rilasciato dal Comune di residenza ai cittadini italiani o dei Paesi CEE che abbiano compiuto i 15 anni di età o che comunque abbiano conseguito la licenza media, e segue la carriera professionale del lavoratore, documentandone lo stato di servizio.
I cittadini extracomunitari, per ottenere il libretto di lavoro, devono rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro.

COSA OCCORRE
Documento d'identità valido.
Attestato del titolo di studio in originale (solo in visione) se superiore alla licenza elementare. Se cittadino CEE: eventuale documento equipollente dell'attestato di titolo di studio rilasciato dal Provveditorato agli Studi e permesso di soggiorno.

COME SI FA
Il libretto deve essere richiesto personalmente allo sportello. Le generalità ed il titolo di studio dell'interessato vengono registrati e stampati sul libretto.

 

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> ATTO NOTORIO e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ'
L'atto notorio è il documento con cui il cittadino può dichiarare fatti, stati, requisiti personali a sua diretta conoscenza (es. identificazione di persona, dichiarazione di convivenza, dichiarazione di domicilio, situazione relativa al reddito ecc...).

COME SI FA
Il Servizio ha predisposto un modello prestampato che deve essere compilato con le generalità e la dichiarazione dell'interessato. La firma del dichiarante deve essere autenticata.

QUANTO COSTA
€ 0,26 per rimborso stampati.
L'eventuale imposta di bollo ( €. 10,33) e i relativi diritti di segreteria (€ 0,52) sono applicati per gli usi previsti dalla legge.

 

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> AUTENTICAZIONE DELLA FOTO
COSA OCCORRE

Una fotografia recente scattata a capo scoperto.
Documento d'identità valido.

COME SI FA
L'interessato deve presentarsi personalmente allo sportello.

 

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UFFICI E UFFICIALI DELLO STATO CIVILE
Ogni Comune ha un suo ufficio di Stato Civile.

In ciascun Ufficio di Stato Civile si devono tenere i seguenti Registri:

Nascita
Cittadinanza
Pubblicazioni di matrimonio
Matrimonio
Morte.

Il Sindaco o chi in sua vece regge il Comune è l'Ufficiale dello Stato Civile.Egli può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ad uno o più consiglieri o, in mancanza, ad altre persone che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta delle pubblicazioni di matrimonio la delegazione può essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del Comune.

L'Ufficiale dello Stato Civile:

riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile
custodisce e conserva i Registri e qualunque atto che vi si riferisce, provvede alle annotazioni a margine degli stessi Registri
rilascia gli estratti ed i certificati che concernono lo stato civile, e le copie degli allegati quando questi pervengono dall'estero o sono depositati in originale.

 

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CI SI RIVOLGE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE PER:

dichiarazione di nascita;
riconoscimento dei figli naturali;
pubblicazioni di matrimonio;
celebrazione di matrimoni civili;
certificati, estratti e copie integrali di Stato Civile;
riconoscimento, acquisto, riacquisto o perdita della cittadinanza italiana;
denuncia di morte.

> DICHIARAZIONE DI NASCITA
La dichiarazione di nascita è obbligatoria e si deve fare entro i dieci giorni dall'evento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori, oppure, sempre entro i dieci giorni dall'evento, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, o ancora, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale in cui è avvenuta la nascita.

DOCUMENTI OCCORRENTI
Per la denuncia nel Comune di residenza di uno o di entrambi i genitori serve l'attestazione di nascita in carta semplice rilasciata dal medico-ostetrico che ha assistito al parto.

Per la denuncia nel Comune dove è avvenuto il parto, se diverso da quello di residenza di uno o entrambi i genitori, serve anche una "situazione di famiglia" dei genitori o una autocertificazione.

COME FARE
La dichiarazione di nascita può essere resa, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune o al Direttore Sanitario del centro di nascita, indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale,o dal medico o dalla ostetrica o da un altra persona che ha assistito al parto.

COME AVVIENE LA REGISTRAZIONE
Una volta ricevuta la dichiarazione di nascita e la documentazione necessaria l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di nascita che dovrà essere sottoscritto da chi ha fatto la dichiarazione.

Per i nati in un Comune diverso da quello di residenza della madre, spetterà all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto trasmettere l'atto di nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza materno che prima lo trascriverà nei propri Registri ed in seguito ne darà comunicazione all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento della situazione di famiglia e dei Registri.

 

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> RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
E' "figlio legittimo" chi è nato da due persone sposate tra di loro. E' "figlio naturale" chi invece è nato da due persone non sposate tra loro.

CHI PUO' E COME SI PUO' FARE L'ATTO DI RICONOSCIMENTO?
Entrambi i genitori, anche separatamente possono effettuare il riconoscimento nell'atto di nascita, oppure con una dichiarazione posteriore alla nascita oppure anche solo al concepimento.Se il riconoscimento è fatto solo da uno solo dei genitori naturali non può dare nessuna indicazione sull'identità dell'altro.Il genitore può riconoscere il proprio figlio naturale anche se al momento del concepimento era coniugato con persona diversa.Se un figlio naturale ha compiuto 16 anni il riconoscimento non può essere fatto senza il suo assenso.Il riconoscimento non può essere fatto da chi sia stato legalmente interdetto.Inoltre il riconoscimento puo' essere fatto anche sotto forma testamentaria: in tal caso ha efficacia solo dopo la morte del testatore e, anche se il testamento viene revocato, la dichiarazione non viene meno.Il figlio naturale assume il cognome del primo genitore che lo ha riconosciuto.Se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume solo il cognome del padre.

 

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> PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO
In ciascun Ufficio di Stato Civile si deve tenere il Registro delle pubblicazioni di matrimonio. Condizioni per il matrimonio:

essere di "sesso diverso",
consenso di entrambi,
aver compiuto 18 anni ma chi ne ha 16 può ottenere l'autorizzazione dal Tribunale per i Minorenni.

Inoltre prima di arrivare al fatidico "si" la copia deve compiere alcuni atti, sia che le nozze si svolgano davanti al Sindaco sia che di fronte al Sacerdote.
Il primo consiste nella richiesta delle pubblicazioni che deve essere fatta all'Ufficiale di Stato Civile di residenza di uno degli sposi.
Per il secondo, che consiste nella produzione dei documenti, bisogna rivolgersi direttamente all'Ufficio perché essi dipendono dalle situazioni personali di entrambi gli sposi.
Gli sposi, alla data prefissata, si presenteranno con due testimoni davanti all'Ufficiale di Stato Civile che redigerà l'atto di pubblicazione di matrimonio, previo giuramento dei testimoni circa l'inesistenza, tra i futuri sposi, di impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art.87 del Codice Civile.
Le pubblicazioni di matrimonio vengono affisse, nei Comuni di residenza degli sposi, in un apposito spazio presso la porta della casa comunale ad uso esclusivo delle stesse per almeno otto giorni comprendenti due domeniche successive. In assenza di opposizioni durante il periodo di affissione il matrimonio può venire celebrato dal 4° al 180° giorno dal compimento della stessa.

 

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> CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI
Il matrimonio civile viene celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile, vestito in forma ufficiale (con la fascia tricolore), in una sala aperta al pubblico, alla presenza di due testimoni.
Il Sindaco o un suo delegato legge alcuni articoli del Codice Civile (artt. 143, 144, 147) che regolano i diritti e doveri dei coniugi riceve le dichiarazioni degli sposi e li dichiara uniti in matrimonio.

 

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CASI PARTICOLARI DI MATRIMONIO
IL MATRIMONIO ALL'ESTERO.

Esso ha valore anche in Italia se viene celebrato secondo la legge italiana davanti al Console o in base alla legge locale, anche se il matrimonio non è stato trascritto nei Registri di Stato Civile. L'italiano che sposa uno straniero può acquisire la cittadinanza del coniuge, pur continuando a mantenere la propria.

 

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> AUTOCERTIFICAZIONE
SOMMARIO:

Che cos'è l'autocertificazione
Che cosa si può autocertificare
Che cosa invece non si può autocertificare.
I vantaggi dell'autocertificazione
Casi particolari.
L’autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare.
L’autocertificazione è un servizio solo pubblico.
L’acquisizione d’ufficio dei documenti.
L’esibizione della carta d’identità al posto del certificato.
Atti di notorietà.
Estratti di stato civile.
Controlli e sanzioni penali.

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> Che cos’è l’autocertificazione:

E’ una dichiarazione su un foglio di carta o su un modulo prestampato con cui dichiariamo i dati che ci riguardano. Così prendendoci la responsabilità di quanto diciamo evitiamo di chiedere dei certificati.

 

> Che cosa si può autocertificare:

 

dati anagrafici e di stato civile
È necessario l’esibizione del documento?
E’ possibile chiedere l’acquisizione d’ufficio?
nascita
si
si
residenza
si
si
cittadinanza
si
si
Godimento diritti civili
no
si
Stato civile
si
si
Esistenza in vita
no
si
Nascita del figlio/figlia
no
si
Morte del genitore, nonno, nipote, figlio ecc.
no
si
maternità
no
si
paternità
no
si
Separazione o comunione dei beni
no
si
Stato di famiglia
no
si
Morte del coniuge
no
si
Annotazioni contenute nei registri di stato civile
no
si

 

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Titoli di studio, qualifiche professionali.
È necessario l’esibizione del documento?
E’ possibile chiedere l’acquisizione d’ufficio?
Titolo di studio
no
si
Qualifica professionale
no
si
Esami sostenuti
no
si
Titolo di specializzazione
no
si
Titolo di abilitazione
no
si
Titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica
no
si
Qualifica tecnica
no
si
Titolo di formazione
no
si

 

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Situazione economica, fiscale e reddituale
È necessario l’esibizione del documento?
E’ possibile chiedere l’acquisizione d’ufficio?
Reddito
no
si
Situazione economica
no
si
Assolvimento degli obblighi contributivi
no
si
Possesso e numero di codice fiscale
no
si
Possesso e numero di partita IVA
no
si
Altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria
no
si
Carico familiare
no
si

 

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Posizione giuridica
È necessario l’esibizione del documento?
E’ possibile chiedere l’acquisizione d’ufficio?
Legale rappresentante
no
no
Tutore
no
si
Curatore
no
si
Non aver riportato condanne penali
no
si

 

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Altri dati
È necessario l’esibizione del documento?
E’ possibile chiedere l’acquisizione d’ufficio?
Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
no
no
Posizione agli effetti degli obblighi militari
no
si
Stato di disoccupazione
no
si
Qualità di pensionato e categoria di pensione
no
si
Qualità di casalinga
no
no
Qualità di studente
no
si
Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
no
no

 

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> Che cosa invece non si può autocertificare:

Certificati medici;
Certificati sanitari,
Certificati veterinari;
Certificati di origine;
Certificati di conformità;
Certificato di marchi o brevetti.

Tutti i certificati medici e sanitari, richiesti dalle Scuole per le attività sportive non agonistiche sono sostituiti da un unico certificato d’idoneità alle attività sportive con validità annuale rilasciato dal medico di base.

 

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> I vantaggi dell’autocertificazione

Con la nuova legge l’amministrazione pubblica riconosce finalmente tutta l’autorità che meriti: d’ora in poi la tua autocertificazione non deve essere autenticata. E la tua firma diventa, di per sé, una garanzia.
In più, niente bollo. Non devi più pagare per avvalorare quello che affermi, Guadagni in tempo, in denaro e in dignità.
L’autocertificazione non ha limiti temporali di validità, è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce.
La tua riservatezza viene tutelata perché i certificati possono contenere solo le informazioni strettamente necessarie. Facciamo un esempio. Il vecchio certificato di assistenza al parto che riportava il numero delle gravidanze e delle interruzioni volontarie, è oggi sostituito da un’attestazione che contiene i soli dati richiesti per i registri di nascita.
Finalmente meno code, meno tempo perduto, meno problemi. Finalmente un’idea che contribuisce a migliorare la qualità della vita di tutti.

 

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>Casi particolari.

E’ possibile che tu non abbia il tempo di andare per uffici. O che tu sia costretto a letto dall’influenza e proprio non te la senta di metterti in fila.
La tua autocertificazione può essere presentata da un’altra persona.
Non ti fidi di nessuno? Oppure non hai nessuno?
Puoi inviare la tua autocertificazione via fax.
Non hai il fax?
Manda la tua autocertificazione per posta.

 

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> L’autocertificazione è possibile anche per chi non può o non sa firmare.

Per raccogliere l’autocertificazione di chi ha un impedimento fisico (ma è in grado di intendere e di volere) o è analfabeta, è sufficiente che l’impiegato allo sportello accerti l’identità della persona che rende la dichiarazione e indichi le cause dell’impedimento.
L’interessato non ha neppure bisogno di cercare testimoni, perché la loro firma non è necessaria.
Per i cittadini dell’Unione Europea le modalità dell’autocertificazione sono quelle previste per i cittadini italiani. Per tutti gli altri la possibilità di avvalersi dell’autocertificazione è limitata agli stati e alle qualità personali certificabili ed attestabili in Italia.

> L’autocertificazione è un servizio solo pubblico.

L’autocertificazione è utilizzabile solo ed esclusivamente nel rapporto con le Amministrazioni e i Gestori di Servizi pubblici. I privati (come le Banche, le Assicurazioni ecc.) non sono tenuti ad accettarla.

 

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> L’acquisizione d’ufficio dei documenti.

Può anche capitare che tu non possa o non voglia utilizzare l’autocertificazione. Puoi chiedere che i documenti vengano acquisiti d’ufficio direttamente dall’Amministrazione.
Basta che ti ricordi di indicare qual è l’Amministrazione che li detiene.
Per l’acquisizione d’ufficio i documenti o i certificati possono:

Essere sostituiti da qualunque documento idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.
Essere trasmessi via fax o con altri mezzi telematici e informatici idonei a garantire la certezza della fonte di provenienza, come la posta elettronica.

Non c’è neppure bisogno di inviare successivamente il documento originale.

 

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> L’esibizione della carta d’identità al posto del certificato.

L’esibizione di un documento di identità valido, in virtù dei dati che contiene (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile) ha lo stesso valore dei corrispondenti certificati. La legge prevede che la registrazione dei dati avvenga attraverso l’acquisizione della fotocopia non autenticata del documento.

> Atti di notorietà.

La nuova legge estende i casi nei quali è possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. In particolare possono essere attestati in modo definitivo e senza presentare ulteriore documentazione:

Tutti gli altri fatti, stati e qualità personali conosciuti direttamente dal cittadino interessato e non elencati tra quelli autocertificabili.
Stati, fatti e qualità personali di cui si è a conoscenza, che riguardano altre persone. Queste dichiarazioni debbono essere rese soltanto nell’interesse di chi le rilascia.
La conformità della copia di una pubblicazione all’originale. Per i concorsi pubblici, questa dichiarazione ha lo stesso valore di un’autentica di copia.

La domanda e la corrispondente dichiarazione sostitutiva possono essere presentate anche da un’altra persona, inviate per posta o per fax se sono accompagnate da una fotocopia del documento di identità.

 

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> Estratti di stato civile.

Le Amministrazioni Pubbliche devono essere acquisiti esclusivamente d’ufficio e solo per i cambiamenti di stato (ad esempio, richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, adozione, ect.).
Gli uffici di stato civile, liberati dalla pressione del pubblico, dovranno organizzarsi per la trasmissione e l’acquisizione anche attraverso strumenti telematici.

> Controlli e sanzioni Penali.

Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare controlli sulla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazioni false saranno applicate sanzioni penali. Decadranno inoltre i benefici ottenuti con il provvedimento per il quale si è dichiarato il falso.

 

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                                   Ultimo aggiornamento venerdì 15 agosto 2008

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